Art. 4
In vigore dal 9 apr 1977
Nella tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, il punto 2) della lettera F) è sostituito dal seguente:
"2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane".
Nella colonna "aliquota per quintale lire" in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra "1.800".
Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, alla lettera D), la lettera c) del punto 1) è sostituita dalla seguente:
"c) per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-07;102#art-4