Trattato›Capo I
Art. 4
In vigore dal 15 mag 1977
.
L'articolo 78 terzo del Trattato che istituisce la Comunità
Europea del Carbone e dell'Acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Articolo 78-ter.
1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio
amministrativo non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorità crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio amministrativo in preparazione.
L'Alta Autorità è autorizzata e ha l'obbligo di riscuotere le
imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo.
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, semprechè siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo.
L'autorizzazione e l'obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformità.
Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano
obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al paragrafo 1. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;148#art-t-4