TrattatoCapo I

Art. 8

In vigore dal 15 mag 1977
. L'articolo 78 settimo del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 78 settimo 1. La Corte dei Conti esamina i conti di tutte le spese d'amministrazione e le entrate a carattere amministrativo della Comunità, comprese le entrate dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunità sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. 2. La Corte dei Conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1 ed accerta la sana gestione finanziaria. Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto in caso di necessità, sul posto presso le Istituzioni della Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei Conti se intendono partecipare al controllo. I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei Conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle Istituzioni della Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti. 4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei Conti stende una relazione annua. Questa relazione è trasmessa alle Istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, accompagnata dalle risposte delle Istituzioni alle osservazioni della Corte dei Conti. La Corte dei Conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari e dare pareri su richiesta di una delle Istituzioni della Comunità. Essa adotta le relazioni annue o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa assiste l'Assemblea e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 5. Inoltre la Corte dei Conti stende ogni anno una relazione distinta sulla regolarità delle operazioni contabili diverse da quelle relative alle spese ed alle entrate di cui al paragrafo 1 nonché sulla regolarità della gestione finanziaria dell'Alta Autorità in merito a tali operazioni. La Corte dei Conti appronta questa relazione sei mesi al più tardi dopo la fine dell'anno al quale il conto si riferisce e la invia all'Alta Autorità ed al Consiglio. L'Alta Autorità comunica questa relazione all'Assemblea".
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