Trattato›Capo I
Art. 2
In vigore dal 15 mag 1977
.
L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Articolo 78.
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31
dicembre.
Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese
dell'Alta Autorità, incluse quelle per l'attività del Comitato consultivo e parimenti quelle dell'Assemblea, del Consiglio e della Corte di Giustizia.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1°
luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione.
L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed
una previsione delle spese.
3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto
preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto
preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata,
stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto
all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la
compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora entro un termine di quarantacinque giorni dalla
comunicazione del progetto di bilancio amministrativo l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti
o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed
eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio amministrativo, delibera alle condizioni che seguono:
a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata,
modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea;
b) per quanto riguarda le proposte di modificazione:
- qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
- qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia
l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di una decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
- qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei due
commi precedenti, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione
delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione
del progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o
più emendamenti adottati dall'Assemblea o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio amministrativo modificato è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del
progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il
Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
8. Tuttavia l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio amministrativo e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti
obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
L'Alta Autorità, dopo aver consultato il Comitato di politica
economica, costata tale tasso massimo che risulta:
- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella
Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo
esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le
Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente
dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
11. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale
autorizzazione e obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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