Art. 6
In vigore dal 4 mag 1977
Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea di cui all' nonché ai loro familiari indicati all', si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - FORLANI - BONIFACIO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-04;126#art-6