Art. 3

In vigore dal 4 mag 1977
La continuità della residenza, di cui agli , può essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi. Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggiore durata, motivate da obblighi militari, non fanno venire meno la continuità della residenza. I periodi di interruzione dell'attività indipendente dalla volontà dell'interessato o causata da malattia od infortunio devono essere considerati periodi di attività ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;126#art-3

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