Art. 2

In vigore dal 4 mag 1977
Qualora le persone di cui all' abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ai sensi di detto articolo, tale diritto è riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai sottoindicati componenti della famiglia con esse residenti: a) coniuge e figli di età inferiore agli anni ventuno; b) ascendenti e discendenti delle persone di cui all' e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico. Se l'interessato è deceduto nel periodo di attività professionale prima di aver acquisito il diritto di cui all', ai suoi familiari è riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione: che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica da almeno due anni; oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale; oppure che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;126#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attivita' non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva numero 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica, al cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attivita' non salariata. — Testo vigente | Portale Normativo