Art. 2
In vigore dal 4 mag 1977
Qualora le persone di cui all' abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ai sensi di detto articolo, tale diritto è riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai sottoindicati componenti della famiglia con esse residenti:
a) coniuge e figli di età inferiore agli anni ventuno;
b) ascendenti e discendenti delle persone di cui all' e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
Se l'interessato è deceduto nel periodo di attività professionale prima di aver acquisito il diritto di cui all', ai suoi familiari è riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione:
che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica da almeno due anni; oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
oppure che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-04;126#art-2