Accordo
Art. 2
In vigore dal 5 apr 1977
I due Governi istituiscono una Commissione mista permanente per l'idroeconomia, incaricata di studiare tutti i problemi idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in materia, in vista di assicurare il miglioramento degli approvvigionamenti di acqua e di elettricità in relazione alle obbligazioni derivanti dagli Accordi e Trattati stipulati tra le due Parti.
I due Governi stipuleranno nel più breve tempo possibile un Accordo che regoli la composizione, le competenze e le norme di procedura della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-14;73#art-a-2