Trattato
Art. 8
In vigore dal 5 apr 1977
.
Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.
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