Accordo

Art. 7

In vigore dal 5 apr 1977
Le due Parti incoraggeranno una cooperazione stretta e permanente tra i porti dell'Adriatico del Nord al fine di realizzare, in maniera razionale e coordinata, attraverso la specializzazione ed altre forme di cooperazione, il miglioramento delle installazioni e degli impianti dei porti suddetti, l'incremento delle loro capacità, la riduzione dei costi di gestione e l'ampliamento armonizzato della loro capacità concorrenziale per l'approvvigionamento dei Paesi terzi. A tal fine le due Parti raccomanderanno alle Autorità portuali interessate di stabilire dei programmi concreti di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73#art-a-7

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