Art. 2

In vigore dal 5 ago 1976
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli degli atti stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MORO - RUMOR - STAMMATI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - DE MITA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-rd-2

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