Protocollo Compl.

Art. 3

In vigore dal 5 ago 1976
. Si inserisce nell'Accordo l'articolo seguente: . "L'accordo viene applicato, alle condizioni stabilite nel Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed agli altri territori europei dei quali uno Stato membro cura le relazioni esterne, nonché al territorio della Repubblica di Turchia". Gli articoli da 5 a 8 dell'Accordo diventano articoli da 6 a 9.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-pc-3

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