Art. 8
LEGGE 30 aprile 1976, n. 159
In vigore dal 5 mag 1976
All'onere derivante dall'applicazione dell' della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 aprile 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO -
COLOMBO - STAMMATI -
DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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