Art. 6

In vigore dal 5 mag 1976
Fermo restando quanto disposto all' del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti alla attività ispettiva in materia valutaria.
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