Art. 3

In vigore dal 5 mag 1976
I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i poteri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di credito. I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonché gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all', i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi.
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