Art. 5

LEGGE 10 dicembre 1975, n. 693

In vigore dal 15 gen 1976
Nomina del presidente e dei membri Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Non può essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalità di cui al primo comma.
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