Art. 5
LEGGE 10 dicembre 1975, n. 693
In vigore dal 15 gen 1976
Nomina del presidente e dei membri
Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Non può essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalità di cui al primo comma.
Storico versioni
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