Art. 2

LEGGE 10 dicembre 1975, n. 693

In vigore dal 15 gen 1976
Attribuzioni Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione deve essere sentito: a) sui progetti di piani regolatori per i servizi di telecomunicazioni e relative, modifiche; b) sul progetto di piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative modifiche; c) sui progetti di piani regolatori dei servizi postali e relative modifiche; d) sui programmi, annuali e pluriennali, di sviluppo, potenziamento, meccanizzazione e automazione dei servizi, predisposti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; e) sui piani tecnici esecutivi predisposti dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, in attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera d), nonchè sui progetti di lavori e forniture di particolare entità o che comportino l'introduzione di nuove tecniche, redatti dai concessionari medesimi; f) sui programmi e piani di sviluppo e di automazione degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali e da enti pubblici; g) sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi di telecomunicazioni; h) sugli schemi di convenzioni relative a concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; i) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dalle aziende postelegrafoniche o nei servizi di telecomunicazioni gestiti da amministrazioni statali e da enti pubblici; l) sui progetti di lavori, di forniture, di meccanizzazione e di automazione relativi ai servizi gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i quali sia obbligatorio il parere del consiglio di amministrazione; m) sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione relativi ai servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende postelegrafoniche e per il coordinamento di detti programmi con quelli predisposti dai concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; n) sui programmi di istruzione professionale di categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per le quali non sia previsto lo svolgimento di corsi a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni. Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato sottopongono al suo esame.
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