Allegato IIITitolo VI

Art. 3

Compromesso

In vigore dal 14 gen 1976
Compromesso Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente: a) l'oggetto della controversia, determinato nel modo più preciso e chiaro possibile; b) la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri; c) il luogo del tribunale. Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-3-2

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