Allegato III›Titolo VI
Art. 3
Compromesso
In vigore dal 14 gen 1976
Compromesso
Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente:
a) l'oggetto della controversia, determinato nel modo più
preciso e chiaro possibile;
b) la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
c) il luogo del tribunale.
Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve
essere comunicato all'Ufficio centrale.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-3-2