Art. 1

In vigore dal 4 gen 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;646#art-1

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