Art. 2

In vigore dal 4 gen 1976
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 ottobre 1973 LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI - GIOIA Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;646#art-2

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