Art. 2
In vigore dal 4 gen 1976
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 ottobre 1973
LEONE
MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI - GIOIA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-15;646#art-2