Art. 1
1 / 2In vigore dal 4 gen 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-15;646#art-1