Convenzione
Art. 8
In vigore dal 7 gen 1976
.
1. Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (qui appresso indicato "il Comitato") composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialità, che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti sistemi giuridici;
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato dal Presidente del Comitato.
b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri concittadini, con riserva dell'approvazione del Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato sono a carico degli Stati contraenti.
Storico versioni
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