Convenzione›Parte PRIMA
Art. 5
In vigore dal 7 gen 1976
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In base agli obblighi fondamentali di cui all' della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:
a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da Parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
d) Altri diritti civili quali:
i) Il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
ii) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;
iii) Il diritto alla nazionalità;
iv) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;
v) Il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri;
vi) Il diritto all'eredità;
vii) Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
viii) il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
ix) Il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
i) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
ii) Il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;
iii) Il diritto all'alloggio;
iv) Il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali;
v) Il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;
vi) Il diritto di partecipare in condizioni di parità alle attività culturali.
f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.
Storico versioni
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