Convenzione

Art. 10

In vigore dal 7 gen 1976
. 1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 2. II Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni. 3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni unite. 4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-10

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