Convenzione
Art. 10
In vigore dal 7 gen 1976
.
1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. II Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni unite.
4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-13;654#art-c-10