Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968

Art. 3

In vigore dal 26 giu 1975
1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all' viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell', punto 1), tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell', punti 2) e 3), tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;180#art-pra-3-2

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