Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968
Art. 2
In vigore dal 26 giu 1975
Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:
1) in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van cassatie, e le Conseil d'Etat - de Raad van State,
nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshbfe des Bundes,
in Francia: la Cour de cassation et le Conseil d'Etat,
in Italia: la Corte suprema di cassazione,
nel Lussemburgo: la Cour superieure de justice siegeant comme Cour de cassation,
nei Paesi Bassi: de Hoge Raad;
2) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;
3) nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-05-19;180#art-pra-2-2