Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 27/9/1968

Art. 2

In vigore dal 26 giu 1975
Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione: 1) in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van cassatie, e le Conseil d'Etat - de Raad van State, nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshbfe des Bundes, in Francia: la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, in Italia: la Corte suprema di cassazione, nel Lussemburgo: la Cour superieure de justice siegeant comme Cour de cassation, nei Paesi Bassi: de Hoge Raad; 2) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello; 3) nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;180#art-pra-2-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo