Art. 5

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

In vigore dal 30 apr 1975
L' della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente: ". - Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura, degli interessati".
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