Art. 5
LEGGE 24 aprile 1975, n. 130
In vigore dal 30 apr 1975
L' della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
". - Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura, degli interessati".
Storico versioni
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