Art. 2

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

In vigore dal 30 apr 1975
Il primo comma dell' della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato: "In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite".
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LEGGE 24 aprile 1975, n. 130 (Art. 2 Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.) — Testo vigente | Portale Normativo