Art. 4

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

In vigore dal 30 apr 1975
L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente: "Art. 6. - Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000".
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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130#art-4

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