Art. 5
LEGGE 18 aprile 1975, n. 148
In vigore dal 20 mag 1975
Il primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:
"I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianità di laurea di almeno sei anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanità per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-18;148#art-5