Art. 2
LEGGE 18 aprile 1975, n. 148
In vigore dal 20 mag 1975
Nel quarto comma dell'articolo 62 e nel primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "tre".
Dopo il primo comma dell'articolo 64 è aggiunto il seguente comma: "Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi".
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