Art. 1

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma: "Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina".
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