Art. 8

LEGGE 1 marzo 1975, n. 45

In vigore dal 28 mar 1975
(Copertura finanziaria) All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 16 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno predetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1975 LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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