Art. 7
LEGGE 1 marzo 1975, n. 45
In vigore dal 28 mar 1975
(Decorrenza benefici)
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli della presente legge, nonchè lo aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell' della legge stessa, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
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