Art. 4

LEGGE 1 marzo 1975, n. 45

In vigore dal 28 mar 1975
(Assegno rinnovabile) Il periodo massimo previsto per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è ridotto da otto a sei anni. Le rinnovazioni temporanee demandate alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, in forza dell'ultimo comma dello stesso articolo 13, sono effettuate limitatamente al periodo massimo di rinnovabilità previsto dal comma precedente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilità temporanea.
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