Art. 4

LEGGE 6 agosto 1974, n. 390

In vigore dal 14 set 1974
All'onere derivante dall'attuazione del precedente , stabilito per l'anno finanziario 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1974. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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