Art. 3
LEGGE 6 agosto 1974, n. 390
In vigore dal 14 set 1974
Le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all' sono promosse e coordinate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, sentito per la parte scientifico-tecnica il CNR.
Per l'assolvimento dei suddetti compiti, nonchè di altri compiti ad essi connessi, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica si avvale di personale comandato dalle amministrazioni dello Stato, distaccato da enti pubblici, nonchè di esperti, nel numero massimo complessivo di 62 unità fino al 31 dicembre 1976.
I funzionari dell'amministrazione dello Stato sono comandati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri e non possono superare complessivamente le 30 unità.
I dipendenti da enti pubblici sono distaccati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri e non possono superare complessivamente le 25 unità.
Gli esperti sono assunti, per l'assolvimento dei compiti internazionali, nel numero complessivo massimo di 7 unità con contratto di diritto privato per incarichi speciali, che disciplinerà le modalità della loro utilizzazione.
I tempi di acquisizione del personale considerato nel presente articolo, la ripartizione in qualifica del personale dipendente da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonchè la disciplina, sotto l'aspetto giuridico ed economico, del rapporto riguardante gli esperti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su iniziativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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