Art. 2

LEGGE 6 agosto 1974, n. 390

In vigore dal 14 set 1974
All'onere derivante dall'attuazione dell', valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede: 1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati nell': a) per l'ammontare di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; b) per l'ammontare di lire 11.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973; c) per l'ammontare di lire 14.850 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974; 2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al primo comma, ultima parte, dell', a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui all'.
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LEGGE 6 agosto 1974, n. 390 (Art. 2 Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo