Art. 5

LEGGE 2 maggio 1974, n. 195

In vigore dal 9 giu 1974
I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione. Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.
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