Art. 4

LEGGE 2 maggio 1974, n. 195

In vigore dal 9 giu 1974
In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.
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LEGGE 2 maggio 1974, n. 195 (Art. 4 Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.) — Testo vigente | Portale Normativo