Art. 10

LEGGE 2 maggio 1974, n. 195

In vigore dal 9 giu 1974
All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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