Art. 4
In vigore dal 2 giu 1977
È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.
Note all'articolo
- La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui".
- La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-04-03;108#art-4