Art. 2

In vigore dal 16 ago 1978
Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono: 1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale; 2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; 3) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia giurisdizionale definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono; 4) diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; 5) adozione del metodo orale; 6) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute; 7) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; 8) semplificazione del sistema delle notifiche con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione; 9) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti; 10) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarità della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume; tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie; 11) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove; 12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale - con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti comuni - sia della qualità del reato; 13) disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse; 14) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; 15) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni contigue a quella nella quale è stato commesso il reato; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione; attribuzione al giudice di rinvio della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione; 16) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata; 17) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; 18) previsione della nomina di un difensore, per la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, nei casi indicati dalla legge sul patrocinio statale per i non abbienti; 19) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso; 20) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; 21) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso; 22) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile; 23) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità; 24) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; 25) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 23), quando ricorrono giustificati motivi; provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 24); 26) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione, concessa ai sensi del numero precedente, in pendenza di impugnazione; 27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; 28) facoltà del giudice di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere l'esecuzione, di cui al numero precedente, della sentenza emessa in grado di appello, ove sussista il pericolo di grave ed irreparabile danno; 29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria; 30) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga; esercizio facoltativo del potere di arrestare il minore colto nella flagranza di un grave delitto; 31) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato, di indicargli le fonti di Prova e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione; 32) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; obbligo del pubblico ministero di interrogare immediatamente l'arrestato o il fermato; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio - da parte del pubblico ministero - dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 42) ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 54), ove ne ricorra la necessità; 33) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore; 34) potere-dovere del pubblico ministero, nel caso in cui non debba iniziare immediatamente l'azione penale ai sensi del numero 32), di compiere indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; diritto della persona oggetto delle indagini preliminari del pubblico ministero di nominare un difensore, con facoltà di questi di assistere all'interrogatorio, ai confronti, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni ed alle ispezioni; 35) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi, con provvedimento motivato, nei soli casi di inerzia del pubblico ministero o di gravi ed eccezionali esigenze processuali; 36) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; 37) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione; 38) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato od alla persona oggetto delle indagini preliminari, nonché alla persona offesa, l'avviso di richiesta di archiviazione; 39) previsione della richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie; 40) obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al numero 37), di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 42), ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; 41) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza; 42) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato; 43) previsione del compimento di atti istruttori per rogatoria solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni; 44) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini; 45) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali; 46) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili - salvo i casi di assoluta urgenza specificatamente motivata - nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali; 47) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio; 48) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un termine perentorio non superiore a dieci mesi, salvo una proroga sino a tre mesi che il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrano giustificati motivi; 49) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporgli, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni; 50) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dello imputato con la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento; 51) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale, che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio; 52) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria; 53) rimessione al giudice del dibattimento dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dell'ordinanza che dispone il giudizio immediato, con l'indicazione, nella prima ipotesi, degli atti compiuti dal giudice istruttore in base ai numeri 42) e 46) e, in ogni caso, degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 34); 54) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale nei casi gravi in cui sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi; possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'imputato, nei cui confronti ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, quando, per la sua pericolosità e per la gravità del reato, sussistano esigenze di tutela della collettività; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, nonché di quello che dispone la convalida del fermo o dell'arresto, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato; previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; 55) determinazione, in relazione alla gravità del reato, della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i quindici mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni; previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti; 56) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione; 57) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere; previsione dell'automatica scarcerazione se il tribunale non provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga non superiore a quattro mesi; 58) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi; 59) immediatezza e concentrazione del dibattimento; 60) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento o di giudice che ha deciso sull'impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento; 61) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale; 62) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti; 63) previsione che il giudice, al quale venga opposto dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un pubblico impiegato il carattere segreto di un atto, di un fatto o di una dichiarazione, ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri; previsione che in caso di conferma della segretezza il giudice, ove la conoscenza dell'atto, del fatto o della dichiarazione sia essenziale per il processo, dichiari non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto politico o militare; 64) possibilità di revoca nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova; 65) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; 66) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dello imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico; 67) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al numero 46) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni nonché degli altri atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 34); facoltà del giudice di disporre anche d'ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti; 68) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento; 69) riconoscimento del diritto di impugnazione allo imputato assolto che ne abbia interesse; 70) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione; 71) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; 72) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale; 73) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione; 74) divieto di reformatio in pejus nel caso di appello del solo imputato; 75) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti; 76) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove; 77) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione; 78) obbligo di notificare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; 79) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e la applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti; 80) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunziato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione; 81) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione; 82) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale; 83) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati; 84) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati; 85) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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urn:nir:stato:legge:1974-04-03;108#art-2

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