Art. 3

In vigore dal 27 mag 1976
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall' ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale, con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

Note all'articolo

  • La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 1) che il termine stabilito dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e' prorogato di un anno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-04-03;108#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo