Art. 5

LEGGE 26 febbraio 1974, n. 45

In vigore dal 13 mar 1974
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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