Art. 1
LEGGE 26 febbraio 1974, n. 45
In vigore dal 1 gen 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.
Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli
ed esami
al quale possono partecipare i giovani che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) non abbiano superato il 26° anno di età e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;
c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
.
Il corso non può avere durata superiore a mesi cinque.
La durata del servizio di prima nomina è determinata dal Ministro per le finanze e non può, comunque, essere inferiore a dieci mesi.
Storico versioni
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