Art. 3

LEGGE 26 febbraio 1974, n. 45

In vigore dal 13 mar 1974
Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-26;45#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo