Art. 141

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell', n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 44.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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