Art. 141 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 141

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell', n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 44.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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